Art. 11.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 148, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».